Art. 21 — Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprieta' delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo', con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalita' e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' abrogato.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
