Art. 18 — Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia

Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il passaggio delle attivita' e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attivita' e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attivita' e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo puo' adottare una o piu' ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuita' e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;
  • b)all'articolo 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.». Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo' disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attivita' di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attivita' di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attivita' di progettazione. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-07;144~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari