Art. 7-bis — Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio
Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' delle imprese evacuate dall'area della frana in localita' "La Lama", nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attivita', possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sara' limitata al territorio nazionale e potra' essere effettuata, previo assenso dell'unita' sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unita' sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1998, n. 483
5La L. 31 dicembre 1998, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi."
Testo vigente dal 28 gennaio 1999
