Art. 4 — I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado

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I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

  • a)i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
  • b)i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
  • c)gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
  • d)coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
  • e)coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
  • f)coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
  • g)coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento;
  • h)gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
  • i)coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
  • l)gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 27 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4 · fonte del testo

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