Giurisdizione tributaria

Art. 6 — La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza ((, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)). Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Testo in vigore dal 1 maggio 2024 al 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 309/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel disciplinare la composizione dei collegi, l'assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta. Posto che tutte le disposizioni censurate presuppongono il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera f ), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest'ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni, sia la composizione - all'interno delle sezioni - dei collegi giudicanti, ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore, la questione avrebbe dovuto avere ad oggetto in primo luogo l'art. 24, comma 1, lettera f ), del d.lgs. n. 545 del 1992; l'omessa denuncia di tale norma, che è quella sulla quale si basano tutte le altre, si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta la manifesta inammissibilità della questione. - V. ordinanze n. 210/2006, n. 96/2004 e n. 417/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 35 cost.

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  • Ordinanza n. 81/2001

    Questione inammissibile
    23 marzo 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale. - Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994. M.R.

    Art. 111 cost. · Art. 13 Giurisdizione tributaria · Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 2 Giurisdizione tributaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 maggio 2024. 17 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. tolto: 1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che … tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazioneaggiunto: . Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle … dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenzatolto: . Ciascun collegio giudicante ovvero ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno una volta alla settimanaaggiunto: , avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art6 · fonte del testo

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