Art. 13-bis — Trattamento economico dei magistrati tributari

Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2024

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. L’oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.

    Art. 24 Giurisdizione tributaria · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art13bis · fonte del testo

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