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Miscellanea
Esecutorieta' della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939
Legge 6 giugno 1939, n. 1320
- Aggiornato al
- 16 settembre 1939
- Articoli
- 58
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San…
- Art. 2Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia e…
- Art. 3Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia…
- Art. 4I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro…
- Art. 5Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorita'…
- Art. 6Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorita'…
- Art. 7La parte, che invoca l'autorita' della decisione, o che chiede la dichiarazione di…
- Art. 8Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali…
- Art. 9Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono…
- Art. 10La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in…
- Art. 11I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e…
- Art. 12Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli…
- Art. 13L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati…
- Art. 14L'obbligo preveduto dal 1° comma dell'art. 12 si estende all'estradizione degli individui…
- Art. 15L'estradizione puo' essere rifiutata: 1° se le autorita' dello Stato richiesto, secondo…
- Art. 16Le Parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi…
- Art. 17L'estradizione non avra' luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso…
- Art. 18La persona della quale e' stata concessa l'estradizione potra' essere giudicata per…
- Art. 19L'estradato non potra' essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso…
- Art. 20Le limitazioni della perseguibilita' o della condanna dell'individuo estradato prevedute…
- Art. 21Se l'individuo reclamato e' perseguito o se egli e' stato condannato dalle Autorita'…
- Art. 22La domanda di estradizione sara' presentata direttamente dall'autorita' giudiziaria…
- Art. 23Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie…
- Art. 24Se un individuo e' perseguito da piu' Stati per reati commessi nel loro territorio…
- Art. 25Quando l'estradizione e' concessa, l'individuo da estradare e' consegnato dalle autorita'…
- Art. 26Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto…
- Art. 27Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona…
- Art. 28Ciascuna delle Parti contraenti potra' procedere, nel proprio territorio, alla…
- Art. 29L'autorita' giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procedera', su richiesta…
- Art. 30Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorita'…
- Art. 31Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorita' giudiziaria di uno dei…
- Art. 32Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorita' giudiziaria di uno dei due…
- Art. 33Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le…
- Art. 34Ciascuno dei due Stati contraenti trasmettera' all'altro gli estratti di tutti i…
- Art. 35Salvo quanto e' disposto dall'art. 28, ultimo comma, e dall'art. 31, primo comma…
- Art. 36Le autorita' amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la…
- Art. 37Ciascuno dei due Stati potra' procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei…
- Art. 38I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spese, in copia autentica debitamente…
- Art. 39Gli atti di qualsiasi natura, ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perche'…
- Art. 40Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perche' non si introducano nel…
- Art. 41I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi…
- Art. 42Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva…
- Art. 43Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi…
- Art. 44La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi…
- Art. 45La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione…
- Art. 46Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e…
- Art. 47Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna: 1° a non effettuare alcuna nuova…
- Art. 48Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta…
- Art. 49Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta…
- Art. 50Il Governo della Repubblica di San Marino avra' la facolta' di acquistare in Italia, in…
- Art. 51Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati…
- Art. 52In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44…
- Art. 53Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori…
- Art. 54Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche…
- Art. 55I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro…
- Art. 56I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da…
- Art. 57I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno…
- Art. 58I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere…
