[1]La domanda di estradizione sara' presentata direttamente dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

[2]L'estradizione sara' concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravita' dei fatti imputati, nonche' le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

[3]Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorita' giudiziaria del Paese richiedente.

[4]Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identita'.

[5]La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino dalla Reggenza.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art22 · fonte del testo

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