[1]I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spese, in copia autentica debitamente legalizzata, gli atti dello stato civile formati nel territorio di uno di essi e concernenti cittadini dell'altro Stato.

[2]Gli atti di matrimoni fra persone domiciliate in due diversi comuni dovranno essere comunicati in duplice copia.

[3]La trasmissione delle copie degli atti di stato civile sara' fatta mensilmente. Essa e' effettuata, per l'Italia, dal procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto, al commissario della legge in San Marino; e, per la Repubblica di San Marino, dal commissario della legge al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile competente, secondo la legge italiana, per la trascrizione o l'annotazione dell'atto.

[4]Resta inteso che la trasmissione e l'accettazione delle copie degli atti di stato civile non pregiudica la questione della cittadinanza delle persone cui gli atti stessi si riferiscono.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art38 · fonte del testo

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