[1]Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

[2]Il Governo della Repubblica di San Marino consentira', a tal fine, alla Societa' italiana degli autori ed editori la facolta' di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Societa' predetta da parte dei suoi iscritti, nonche' di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facolta' suindicata la Societa' nominera', previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art42 · fonte del testo

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