[1]Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati, e' necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

[2]Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adottera' nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorita' giudiziaria nazionale.

[3]Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potra' essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, ne' per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari