[1]Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprendera' tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avra' luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

[2]Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art26 · fonte del testo

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