Gli atti di qualsiasi natura, ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalita' di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non saranno soggetti, perche' se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art39 · fonte del testo

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