[1]Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sara' concesso su semplice domanda, senza alcuna formalita' giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 13 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sara' effettuata con i mezzi piu' rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

[2]Il detenuto non e' di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art27 · fonte del testo

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