Art. 8 — Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ((previa intesa in sede di)) Conferenza unificata, sono definite l'entita' della aliquota di cui al comma 1, le modalita' di calcolo della stessa, le modalita' di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo ((,)) e le modalita' di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunita' e dei territori locali, nonche' le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni gia' rilasciate ((alla data)) di entrata in vigore del presente decreto, ne' ai rinnovi di dette concessioni ove ((previsti)) dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Testo vigente dal 14 agosto 2024
