Art. 9 — Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
Considerata la significativa quantita' di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, ((comprese)) quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, puo' attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, ((le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e d-bis)"));
- b)all'articolo 3, comma 1:
- 1)dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attivita' minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione));»;
- 2)dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attivita' estrattive di cui alla lettera d-bis);
- f-ter)deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
- c)dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non e' piu' vigente il titolo minerario, puo' essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilita' economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione. 2. Nei siti contaminati gia' oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano e' valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica. 3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorita' competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificita' delle lavorazioni di recupero previste. 4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».
Testo vigente dal 14 agosto 2024
