Art. 3 — Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche

Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo)), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu' di)) sei mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di variazione dei ((programmi dei lavori)) o del piano di coltivazione, previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e ((il trattamento)) dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza ((della miniera sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, ((il vincolo)) preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversita', sulla sicurezza della navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita' estrattive, ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e)) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresi' fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

Testo vigente dal 14 agosto 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 136/2025

    Parametro
    28 luglio 2025

    Il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Precedenti: S. 28/2025 - mass. 46668; S. 21/2022 - mass. 44447).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge n. 131 del 2003; agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012; nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b, del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche. I parametri indicati sono evocati nel ricorso senza assolvere l’onere argomentativo necessario affinché possa valutarsi nel merito le censure prospettate).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 120 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2024 al 14 agosto 2024. 6 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, tolto: secondo comma aggiunto: primo comma, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, … 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per tolto: un massimo aggiunto: non piu' di sei mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto … lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di variazione dei programmi aggiunto: dei lavori o del piano di coltivazione, previsti dal aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e … Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e tolto: la elaborazione aggiunto: il trattamento dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della minieratolto: , sono considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, aggiunto: il vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi … materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita' estrattive, ai sensi aggiunto: del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono … compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e aggiunto: al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-25;84~art3 · fonte del testo

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