Art. 3 — Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche
Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo)), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu' di)) sei mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di variazione dei ((programmi dei lavori)) o del piano di coltivazione, previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e ((il trattamento)) dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza ((della miniera sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, ((il vincolo)) preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversita', sulla sicurezza della navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita' estrattive, ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e)) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresi' fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.
Testo vigente dal 14 agosto 2024
