Art. 7 — Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche
Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche e' esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con le seguenti modalita':
- a)rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
- b)preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
- c)effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
- d)prelievo di campioni in ((gallerie o aree minerarie)) preesistenti;
- e)analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
- f)prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
- g)campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
- h)rilievi geofisici da veicolo monoala (droni). Il permesso di ricerca e' comunicato al ((punto unico di contatto)) di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non puo' essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attivita' estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza)). Nel caso di accertate irregolarita' e ((inosservanze)) relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy ((l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1)). Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro ((dell'ambiente)) e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) che stabilisce anche le modalita' di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Gli enti territorialmente competenti in materia di attivita' estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
Testo vigente dal 14 agosto 2024
