Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di ((estrazione, trasformazione,)) approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ((...)) per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilita' complessive dello stesso ((, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo)). Il Fondo e' autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

  • a)hanno sede legale in Italia;
  • b)non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche' le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
  • a)quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • b)quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Per il pagamento delle commissioni spettanti ((ai gestori individuati)) ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita' svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro ((complessivi)) annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo vigente dal 26 giugno 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2023 al 26 giugno 2024. 15 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

… gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di aggiunto: estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di … amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196tolto: , mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,aggiunto: ... per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilita' complessive dello stessoaggiunto: , con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo. Il Fondo e' autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite …

… occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Per il pagamento delle commissioni spettanti tolto: al gestore individuato aggiunto: ai gestori individuati ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita' svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro aggiunto: complessivi annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art4 · fonte del testo

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