Codice della navigazione

Art. 36 c.nav. — Concessione di beni demaniali

[1]L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

[2]((Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo)). 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747

7

Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Testo vigente dal 15 settembre 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/1972

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1972

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. privilegi aragonesi, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 della Costituzione, per l'assoluta indeterminatezza, nei suoi vari aspetti, dell'oggetto del giudizio (sent. n. 21 del 1970). Invero la gravità dei dubbi sorgenti in ordine dell'esistenza materiale dei suddetti privilegi, erroneamente individuati e attribuiti a regnanti non esistenti all'epoca indicata, contrasta con l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali disposizioni di legge si vogliono impugnare; l'incertezza assoluta che ne deriva in ordine alla originaria formulazione della norma non consente nemmeno di ritenere che i c.d. privilegi aragonesi abbiano la qualità di legge o di atto avente forza di legge, che è indispensabile per la valida instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale. Pertanto, l'indeterminatezza della questione attinente ai suddetti privilegi si estende necessariamente all'eccezione relativa agli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del Codice della navigazione, impugnati, per la parte in cui non contemplano detti privilegi, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.

    Art. 36 c.nav. · Art. 48 c.nav. · Art. 50 c.nav. · Art. 52 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 1954. 9 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Le concessioni di durata superiore a tolto: nove aggiunto: quindici anni sono di competenza del tolto: ministro per le comunicazioni aggiunto: Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a tolto: due aggiunto: quattro, ma non a tolto: nove aggiunto: quindici anni, e quelle di durata non superiore al tolto: biennio aggiunto: quadriennio che importino impianti di difficile sgomberotolto: , sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al tolto: biennio aggiunto: quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747

    Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art36 · fonte del testo

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