Art. 15 — Misure di coordinamento
All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
- b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il CITE ((, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,)) approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».
Testo vigente dal 14 agosto 2024
