Art. 36 — Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

  • a)proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione;
  • b)quale amministrazione concedente:
  • 1)selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
  • 2)vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
  • 3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98;
  • 4)si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
  • c)approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita';
  • d)proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
  • e)proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva approvazione;
  • f)vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
  • g)effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
  • h)effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
  • a)costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b)realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
  • c)curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
  • d)espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
  • d-bis)approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con obiettivo di efficientamento dei costi. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, rimangono a disposizione della societa'. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 6 Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia. 6 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. L'organo amministrativo provvede altresi' alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a."

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2019

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 2019

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sa…

    Art. 23 c.d.s. · Art. 36 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/2017

    Questione inammissibile
    10 marzo 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, con conseguente compromissione dell' iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, dell'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011 e dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012 (come rispettivamente convertiti dalle leggi n. 111 del 2011, n. 14 del 2012 e n. 135 del 2012), censurati dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui hanno disposto il trasferimento, senza previo superamento di un pubblico concorso, del personale dipendente di ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ordinanza di rimessione, omettendo di valutare se ANAS spa - nonostante l'adottata formula organizzativa - debba tuttora considerarsi "pubblica amministrazione" (come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle sezioni unite della Cassazione), non motiva in punto di applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso - le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 209 del 2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di precedenti analoghe questioni. Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2015, ordinanze n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento; sentenza n. 18 del 2015, sulla inammissibilità per compromissione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della censura ). La valutazione sull'applicabilità, alla fattispecie sottoposta al giudice rimettente, della norma censurata risulta logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Art. 36 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 11 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2015

    Questione inammissibile
    22 ottobre 2015

    Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 36 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111), dell'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). Le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso. I ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette. In particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, ANAS spa debba considerarsi "pubblica amministrazione", e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica. Sull'impossibilità di considerare questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 83/2015, 56/2015, 37/2015 e 34/2015. Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2015 e 18/2015. Sulle procedure di concorso e selezione pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 225/2010 e 293/2009. Sulle indicazioni indispensabili che l'ordinanza di rimessione deve contenere, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 128/2014.

    Art. 36 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 11 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2011

2011oggi
  1. 1 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 29 febbraio 2024 — 1 gennaio 2025per 10 mesi
  3. 31 dicembre 2023 — 29 febbraio 2024per 2 mesi
  4. 10 novembre 2021 — 31 dicembre 2023per 2 anni
  5. 1 gennaio 2015 — 10 novembre 2021per 7 anni
  6. 21 agosto 2013 — 1 gennaio 2015per un anno
  7. 1 gennaio 2013 — 21 agosto 2013per 8 mesi
  8. 19 dicembre 2012 — 1 gennaio 2013per 13 giorni
  9. 15 agosto 2012 — 19 dicembre 2012per 4 mesi
  10. 25 marzo 2012 — 15 agosto 2012per 5 mesi
  11. 28 febbraio 2012 — 25 marzo 2012per 26 giorni
  12. 1 gennaio 2012 — 28 febbraio 2012per un mese
  13. 28 dicembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 giorni
  14. 17 luglio 2011 — 28 dicembre 2011per 5 mesi
  15. 6 luglio 2011 — 17 luglio 2011testo originarioper 11 giorni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2024 al 1 gennaio 2025. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia. tolto: Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art36 · fonte del testo

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