Codice della strada

Art. 23 c.d.s. — Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale. (( E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis. 4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata)) Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. 99 107 ((7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4)) E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato. 124 133 145 150 163 Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto ((dai commi 1, 4-bis e 7-bis)), l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto ((; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario)). Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. 80 89 101 114 124 133 145 163 PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Gli interventi su questo articolo(16)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

107

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport".

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Corte Costituzionale

150

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 aprile - 10 maggio 2019, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2019, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista".

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2019

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10- bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011. Il rimettente non auspica una pronuncia additiva o manipolativa - per la quale venga in rilievo la dedotta assenza di una sua "rima obbligata" - bensì un intervento caducatorio dello speciale ed elevato regime sanzionatorio introdotto dal legislatore del 2011.

    Art. 23 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 174/2023

    Questione inammissibile
    27 luglio 2023

    La giurisdizione della Corte costituzionale [nel giudizio in via incidentale] è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare. ( Precedenti: O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935; S. 427/2000 – mass. 25742 ). Il sindacato di legittimità della normativa subprimaria è rimesso alla cognizione del giudice comune, ovvero alla giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo e al potere di disapplicazione incidentale di ogni altro giudice. Fanno eccezione a tale regola, e sono state così sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale, le norme scaturenti dal congiunto operare della disposizione legislativa e della fonte secondaria, nei casi in cui la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria. ( Precedenti: S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S . 3/ 2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; O. 430/99 – mass. 25013; S. 333/1991 – mass. 17545; S. 1104/1988 – mass. 13183 ). Secondo un principio generale, l’ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica: l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa, infatti, radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso l’atto regolamentare. Viceversa, l’interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l’esecuzione della legge medesima. ( Precedenti: S. 133/1992; S. 102/1972 – mass. 6149 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 Cost., dell’art. 23, comma 2, cod. strada, come integrato dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, che concernono l’apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie. La prospettazione di una difformità tra il regolamento di esecuzione del cod. strada e la legge sulla quale esso si fonda, darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria, rendendo inammissibile lo scrutinio di questa Corte).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 9/2014

    Questione inammissibile
    23 gennaio 2014

    È manifestamente inammissibile, per omessa individuazione del tertium comparationis , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, cod. strada, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - prevedendo una sanzione pecuniaria di euro 1.376,55 a carico di chi, in possesso di autorizzazione alla installazione di cartelli pubblicitari, non ne rispetti talune prescrizioni - determinerebbe un trattamento più oneroso di quello riservato a chi installi cartelli privo di autorizzazione. Infatti, l'ordinanza di rimessione è priva della indicazione espressa della disposizione assunta quale tertium comparationis , nonché carente di una valutazione complessiva del quadro normativo di effettivo riferimento.

    Art. 3 cost. · Art. 23 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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27 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
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  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
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  9. 17 luglio 2011 — 28 febbraio 2012per 8 mesi
  10. 15 gennaio 2011 — 17 luglio 2011per 6 mesi
  11. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  12. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  13. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  14. 1 gennaio 2007 — 14 gennaio 2007per 13 giorni
  15. 14 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  16. 1 gennaio 2005 — 14 gennaio 2005per 13 giorni
  17. 1 maggio 2004 — 1 gennaio 2005per 8 mesi
  18. 13 agosto 2003 — 1 maggio 2004per 9 mesi
  19. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  20. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  21. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  22. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  23. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  24. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  25. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  26. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  27. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 10 novembre 2021. 3 parole tolte, 266 parole aggiunte.

… preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale. aggiunto: E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis. 4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono … i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. aggiunto: 7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4 E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia … o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto tolto: dal comma 1, aggiunto: dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il … a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'attoaggiunto: ; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art23 · fonte del testo

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