La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 144/2012

    Questione infondata
    6 giugno 2012

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dalla Regione Liguria per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce il limite di cilindrata di 1600 cc alle auto di servizio (comma 1, integrato dal successivo comma 2 con alcune deroghe calibrate su organi e soggetti), e inoltre stabilisce regole di dismissione e rottamazione delle auto preesistenti all'emanazione della norma (comma 3), e rimette a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la fissazione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo (comma 4), poiché dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali, dovendosi escludere, in particolare, in base all'esegesi letterale e sistematica del comma 4, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.), sicché l'emanazione del d.P.C.m. del 12 gennaio 2012, che ha corretto il precedente d.P.C.m. del d.P.C.m. 3 agosto 2011 nel senso di includere nell'ambito di applicazione della normativa sulle "auto blu" anche le Regioni e gli enti locali, non è in grado di orientare la qualificazione e la interpretazione delle norme impugnate, nonché la loro cogenza nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in modo non conforme al dettato dell'art. 117 Cost.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art2 · fonte del testo

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