Art. 11 — Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14;
  • b)al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ". All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: "da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono soppresse. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5 ((nonche' alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferito)). Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 30 settembre 2012". Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi". All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2011", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure gia' fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali. All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilita' interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

Testo vigente dal 31 ottobre 2013

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2017

    Questione inammissibile
    10 marzo 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, con conseguente compromissione dell' iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, dell'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011 e dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012 (come rispettivamente convertiti dalle leggi n. 111 del 2011, n. 14 del 2012 e n. 135 del 2012), censurati dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui hanno disposto il trasferimento, senza previo superamento di un pubblico concorso, del personale dipendente di ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ordinanza di rimessione, omettendo di valutare se ANAS spa - nonostante l'adottata formula organizzativa - debba tuttora considerarsi "pubblica amministrazione" (come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle sezioni unite della Cassazione), non motiva in punto di applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso - le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 209 del 2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di precedenti analoghe questioni. Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2015, ordinanze n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento; sentenza n. 18 del 2015, sulla inammissibilità per compromissione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della censura ). La valutazione sull'applicabilità, alla fattispecie sottoposta al giudice rimettente, della norma censurata risulta logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Art. 36 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 11 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2015

    Questione inammissibile
    22 ottobre 2015

    Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 36 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111), dell'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). Le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso. I ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette. In particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, ANAS spa debba considerarsi "pubblica amministrazione", e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica. Sull'impossibilità di considerare questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 83/2015, 56/2015, 37/2015 e 34/2015. Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2015 e 18/2015. Sulle procedure di concorso e selezione pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 225/2010 e 293/2009. Sulle indicazioni indispensabili che l'ordinanza di rimessione deve contenere, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 128/2014.

    Art. 36 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 11 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2012 al 31 ottobre 2013. 85 parole aggiunte.

… strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5 aggiunto: nonche' alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferito. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216~art11 · fonte del testo

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