All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";
  • 2)la lettera e) e' abrogata.
  • a-bis)dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: "2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma".
  • b)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.». All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «e scelto,» e le parole: «fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio» sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento, nonche' alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per i predetti scopi. A tal fine, il predetto Commissario e' autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuita', della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra societa' sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima societa' Roma Metropolitane S.r.l. per le attivita' di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 e' autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o piu' eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 23 Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonche' la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, e' soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea e' a carico dei gestori dei medesimi servizi. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica e' autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 11 marzo 2026, n. 32

23

Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma e' autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle societa' Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonche' a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi".

Testo vigente dal 12 marzo 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/2024

    Questione infondata
    18 luglio 2024

    L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 193/2023 - mass. 45803; S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135).Laddove le regioni si dolgano della violazione di parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni occorre da parte loro la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44671; S. 137/2018 - mass. 41374).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Veneto e Piemonte in riferimento agli artt. 2 e 5 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica i criteri di ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, modificando quelli previsti dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. e successivamente modificato da ultimo a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023. Le ricorrenti si limitano ad affermare, quanto all’art. 5 Cost., che la sua lesione deriverebbe dalla circostanza che la disposizione impugnata avrebbe l’effetto di rompere una unità di intenti conseguita, per l’innanzi, dalle regioni nell’ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato; quanto all’art. 2 Cost., che la medesima disposizione lo violerebbe perché favorirebbe una solidarietà alla rovescia, incentivando una politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi. In tal modo, le censure sono proposte in termini talmente generici e assertivi da non superare la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l’esame nel merito delle medesime. Né, trattandosi di censure riferite a parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni, risultano individuate le attribuzioni regionali che sarebbero indirettamente incise, e fornite le ragioni per cui la pretesa lesione dell’unità e la asserita violazione del principio di solidarietà si risolverebbero nella lesione di un’attribuzione regionale).

    Art. 17 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici · Art. 2 cost. · Art. 5 cost. · Art. 27 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2023 al 12 marzo 2026. 2 parole tolte.

… veicoli adibiti a servizi di linea e' a carico dei gestori dei medesimi servizi. tolto: 3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al … spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 11 marzo 2026, n. 32

    Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma e' autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle societa' Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonche' a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art17 · fonte del testo

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