Art. 5 — Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
All'articolo ((20-novies del)) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «((2-bis. Per)) assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita':
- a)gli enti di cui ai commi 1 e 2;
- b)le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
- c)gli enti pubblici economici;
- d)le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e)le aziende unita' sanitarie locali;
- f)le (( istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e ((dalle societa' e dai soggetti)) di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri ((derivanti dalle)) convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.». All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-ter». ((2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater e' aggiunto il seguente: "9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"))
Testo vigente dal 10 agosto 2024
