Art. 6 — Infrastrutture stradali e ferroviarie
All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e ((ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis)), nel limite di 255 milioni ((di euro)), comprensivo di IVA,((per le infrastrutture)) ferroviarie»;
- b)dopo le parole: «altresi' l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;
- c)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro (( con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e ((monitoraggio nonche')) degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali ((della RFI S.p.A.)), dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente e' data evidenza nel contratto di programma - parte servizi ((stipulato tra la RFI)) S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,)) dopo le parole: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo ((2 gennaio 2018, n. 1,))» sono inserite le seguenti: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,». All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,)) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ((ai sensi del medesimo articolo)) 20-octies ((...)) comma 2, lettera e), provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonche' agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
