[1]Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attivita' dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica
[2]1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»;
- b)((al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali" sono inserite le seguenti: "nonche', relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualita' di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformita' a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalita' di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies puo' essere destinata al rafforzamento della capacita' operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto"));
- c)al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «degli interventi» e' inserita la seguente: «urgenti»;
- d)al comma 2-ter, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;
- e)al comma 3:
- 1)al primo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
- 2)al secondo periodo, la parola: «piani» e' sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
- f)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e ((di quelle)) rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,)) conclusi dalla societa' ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»;
- g)al comma 3-bis:
- 1)al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;
- 2)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della societa' RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma e' data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la societa' RFI S.p.A. ((e il Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti.»;
- h)al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8 ((...))»;
- i)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».
Testo vigente dal 5 luglio 2025
