Art. 3 — Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza
Azioni ispettive, di controllo e di ((vigilanza)) All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «avvalendosi della propria struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di ((contributi pubblici» e)) dopo le parole: «previo sorteggio dei beneficiari» sono inserite le seguenti: «o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attivita' di ((controllo,»)).
Testo vigente dal 10 agosto 2024
