Art. 11 — Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale
[1]All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20. 2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)
[2]e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
