Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Art. 1 — Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato
- Art. 1-bis — Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato
- Art. 1-ter — Commissioni sanitarie
- Art. 1-quater — Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
- Art. 1-quinquies — Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze od polizia e le Forze armate
- Art. 1-sexies — Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia
- Art. 2 — Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2-bis — Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 3 — Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
- Art. 3-bis — Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
- Art. 4 — Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia
- Art. 5 — Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
- Art. 6 — Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
- Art. 7 — Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 7-bis — Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi
- Art. 8 — Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 8-bis — Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia
- Art. 8-ter — Modifiche in tema di rappresentanza militare
- Art. 8-quater — Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
- Art. 8-quinquies — Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta
- Art. 9 — Copertura finanziaria
- Art. 10 — Entrata in vigore