Art. 6 — Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita':
- a)attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
- b)prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del (( testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ((...));
- c)fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
- d)integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.".
Testo vigente dal 1 giugno 2005
