Art. 4 — Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia
Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato ((, a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5".)) All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
- a)nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia", che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b)alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce "Dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia";
- c)il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone ((, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,)) corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
