Art. 3 — Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, (...) sono utilizzate per l'assunzione fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. (( Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva)). Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Testo vigente dal 12 novembre 2005
