Art. 8-bis — Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia

All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Testo vigente dal 1 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;45~art8bis · fonte del testo

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