Art. 9 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
- a)quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 (( a decorrere dall'anno 2007)), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- b)quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a decorrere dall'anno 2007)), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c)quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli (( oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto)) ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
