Art. 1-ter — Commissioni sanitarie
Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
- a)accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
- b)accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. (( Per la composizione e le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1. )) ((Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,)) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 31 ottobre 2013
