Art. 3-bis — Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
