Art. 1 — Il D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 216 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

55 60 ((75))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

55

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

L. 27 dicembre 2019, n.160

60

La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l'art. 1, comma 287) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: [...] b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento".

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

76

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 26/2014

    Questione infondata
    13 febbraio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, Cost., nonché agli artt. 49 e 63 dello Statuto friulano e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui, stabiliscono - senza prevedere alcun meccanismo compensativo - deduzioni che vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte IRES, IRPEF e IRAP, con l'effetto di diminuirne il gettito, destinato pro quota o interamente alla Regione. Non sussiste la denunciata alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale, in quanto, come già statuito nella sentenza n. 155 del 2006, avente ad oggetto lo stesso thema decidendum , sono possibili, a seguito di manovre di finanza pubblica, riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni, purchè esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e non rendano insufficienti i mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei propri compiti. Ma tale evenienza non è stata dimostrata dalla Regione ricorrente, la quale non ha fornito alcun dato quantitativo concreto, dal quale poter desumere l'effettiva incidenza negativa della diminuzione del gettito derivante dalle norme impugnate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato di autonomia speciale. Non sussiste neppure la prospettata violazione del principio di leale collaborazione in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni, salva diversa disposizione costituzionale, non trovano applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. - Sulla disciplina dei tributi che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., che consente al legislatore statale di variarne la disciplina, incidendo sulle aliquote, e persino di sopprimerli, v. la citata sentenza n. 97/2013. - Sulla circostanza che ogni intervento su un tributo, che comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale, altrimenti, verrebbe depauperata, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 155/2006 e 431/2004. - Sul principio di invarianza del gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca nella garanzia quantitativa di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute nel passato, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Nel senso che la riduzione delle disponibilità finanziarie della Regione, a seguito di manovre di finanza pubblica, non debbano comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e che quindi non rendano insufficienti i mezzi finanziari a disposizione della Regione, v. le citate sentenze n. 97/2013, 241/2012, 298/2009 e 256/2007. - Nel senso che le procedure collaborative tra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, per cui non ricorrono né concorso di competenza né chiamata in sussidiarietà, v. le citate sentenze nn. 121/2013, 8/2013 e 207/2011. - Nel senso che l'esclusione delle procedure collaborative Stato-Regione vale, a maggior ragione, con riguardo al decreto legge, la cui adozione è subordinata, in forza dell'art. 77, secondo comma, Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità ed urgenza", v. le citate sentenze nn. 79/2011 e 298/2009.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 · Art. 3 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. 9 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145aggiunto: 75

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art1 · fonte del testo

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