All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.";
  • b)al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.". Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 196/2015

    Questione infondata
    9 ottobre 2015

    ? inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lett. a ) del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 116/2014), impugnati dalla Regione Campania, per violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014. Il ricorso è generico per quanto concerne la motivazione e carente quanto alla ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze in quanto la ricorrente contesta l'irragionevolezza della sottrazione dal Fondo di risorse finalizzate alla rimozione degli ostacoli economico e sociali, ma non prospetta come da ciò possa derivare un pregiudizio alle sue attribuzioni costituzionali. Sull'inammissibilità per censura genericamente motivata, v. la citata sentenza n. 246/2012. Sulla necessità di un interesse ad agire concreto ed attuale, v. le citate sentenze nn. 176/2012 e 216/2008.

    Art. 18 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche · Art. 19 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019. 249 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

… b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. tolto: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:

tolto: a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

tolto: b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli..., dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art19 · fonte del testo

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