Art. 4 — Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 326, le parole «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni»;
- b)al comma 327, le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Testo vigente dal 21 ottobre 2021
