Art. 72 — Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi ((e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi)) Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. (( I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)all'alinea, primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in";
- 2)all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito";
- 3)all'alinea, le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";
- 4)alle lettere a) e b), la parola: "trasformabili" e' sostituita dalla seguente: "trasformate";
- b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";
- c)al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";
- d)al comma 3:
- 1)al secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016";
- 2)l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo";
- e)al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"))
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
