All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. 3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1

Testo vigente dal 24 giugno 2017

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017. 203 parole tolte, 84 parole aggiunte in 5 capoversi.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tolto: sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizio precedente";

tolto: b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizio precedente". Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 aggiunto: il comma 3 e' sostituito dal seguente: "tolto: 552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:

tolto: a)aggiunto: 3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta tolto: successivo a quello in corso alla data del aggiunto: in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, tolto: rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre tolto: 2015 e il patrimonio netto aggiunto: 2016 e al 31 dicembre tolto: 2010;

tolto: b) aggiunto: 2017 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 tolto: e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1."aggiunto: . 3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo al … precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art7 · fonte del testo

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