Art. 134 c.p.i. — (Norme in materia di competenza). 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/2007

    Ha colpito questo articolo
    17 maggio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, promosso dal Tribunale di Napoli, è ammissibile la prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002, secondo la prospettazione del rimettente che, ne costituirebbero la base giuridica, posto che i quesiti di costituzionalità sono in rapporto di subordinazione logica. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 14/2003 e n. 273/2002.

    Art. 134 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 425/2007

    Altra decisione
    12 dicembre 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e, in via subordinata, degli artt. 15 e 16 delle legge 12 dicembre 2002, n. 273. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 170 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 134, comma 1, sia nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 5 del 2003, sia nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del rito societario anche nei procedimenti in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ex legge n. 287 del 1990 ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate. - V., citata, sentenza n. 170/2007.

    Art. 134 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 16 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2007 al 15 agosto 2009. 241 parole tolte.

tolto: Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art134 · fonte del testo

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