In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilita' gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, (( lettere b), d), e) e f))), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalita' convenzionale o mista presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciute ((ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)), e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attivita' didattiche ((...)). Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Testo vigente dal 14 maggio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2024 al 14 maggio 2025. 3 parole tolte, 17 parole aggiunte.

In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilita' gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) tolto: eaggiunto: , e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre … con modalita' convenzionale o mista presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciutetolto: , aggiunto: ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca un … studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attivita' didattiche tolto: universitarie. 3aggiunto: .... Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per … l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricercaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art15bis · fonte del testo

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