Art. 10 — Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
- 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di ((brevi tratti che)) non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e ((adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto)) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.((";))
- 3)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni e le ((province autonome di Trento e di Bolzano)), nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'((articolo 117 della Costituzione)), hanno facolta' di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, ((di cui al presente articolo)), tenendo conto delle peculiarita' geomorfologiche e ((planoaltimetriche)) del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
- b)all'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»
- b-bis)((all'articolo 17:
- 1)al comma 1, le parole: "ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni" sono soppresse;
- 2)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresi' il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni")).
- b-ter)((all'articolo 25:
- 1)al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
- 2)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalita' e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo e' tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali. 2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocita' tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui";
- 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione")).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
