Art. 12 — Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
All'articolo 1, ((terzo comma)), della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sono munizioni da guerra le cartucce ((, i relativi bossoli e i)) proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del ((regolamento di cui al)) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». ((All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al secondo periodo, dopo la parola: "impressa" sono inserite le seguenti: "per una profondita' minima di almeno 0,0762 millimetri";))
- b)((sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325")).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
