Art. 7 — Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva
L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente: «270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'((anno 2025 e di 2 milioni)) di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ». Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
