Art. 9 — Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022
All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone ((eccessivo rispetto)) alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre eccessivo quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».
Testo vigente dal 15 novembre 2024
